FAQ

In questa sezione rispondiamo ad alcune delle tante domande che riceviamo tutti i giorni dai nostri clienti. Abbiamo cercato di essere chiari e concisi per fornirvi le principali informazioni non citando qui riferimenti normativi o la giurisprudenza in materia.

Data la complessità degli argomenti e la molteplicità delle casistiche, non esitate a contattarci senza impegno per qualsiasi chiarimento: saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza.

  • DVR – Se sono da solo devo fare il DVR?

    No, se sei da solo, a prescindere dalla forma societaria, non devi fare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Non hai nessun obbligo in materia di sicurezza se non quello di proteggerti con i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e utilizzare attrezzature a norma di legge.

  • DVR e FORMAZIONE - Siamo due soci lavoranti con uguali poteri, cosa dobbiamo fare per la sicurezza?

    Il socio lavorante è equiparato a un lavoratore a tutti gli effetti; quindi, dovrete adottare tutte le misure e i documenti a tutela della sicurezza, allo stesso modo di una normale società con dipendenti. Il consiglio è di individuare chi sarà il datore di lavoro – non solo a livello ufficiale, ma anche in concreto – di conseguenza l’altro sarà il lavoratore.

    In breve, dovrete dotarvi di:
    Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) firmato dal socio individuato come datore di lavoro
    • formazione di almeno un addetto incendio e di un addetto al primo soccorso
    formazione lavoratori generale e specifica basso / medio / alto rischio del socio lavoratore.

    In ultimo ti anticipo che non appena entrerà in vigore la nuova normativa in materia di formazione sicurezza, anche il datore di lavoro, per il fatto di essere tale, dovrà fare uno specifico corso.

  • DVR - Ogni quanti anni devo aggiornare il documento di valutazione dei rischi?

    Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non ha una scadenza definita dalla legge, ma deve essere mantenuto aggiornato con l’evolversi dell’azienda o della normativa vigente in materia. Può succedere che in un anno debba essere aggiornato più volte, ad esempio per acquisto di nuovi macchinari o inserimento di una nuova mansione; così come che non venga aggiornato per qualche anno se tutto dovesse rimanere invariato.

    Ci sono però alcune valutazioni di rischi specifici che necessitano per legge di un aggiornamento periodico, come ad esempio la valutazione del rumore che deve essere rinnovata almeno ogni 4 anni.

  • RUMORE E VIBRAZIONI - Ogni quanti anni devo aggiornare queste valutazioni?

    La valutazione del rumore e delle vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio e corpo-interno devono essere fatte almeno ogni 4 anni o anche prima in caso di modifiche sostanziali al ciclo produttivo. Stesse modalità anche per la valutazione dei Campi Elettromagnetici (CEM) e delle Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA).

  • PREPOSTO – Chi sono i preposti? Sono obbligato ad averli? Come faccio a nominarli?

    Ecco alcuni esempi che aiutano a capire meglio la questione preposti:

    1. Preposto è chiunque sovrintenda ad altri lavoratori, chi dà in concreto ordini, colui al quale i colleghi si rivolgono per lo svolgimento delle attività quotidiane, a prescindere da corsi svolti, nomine firmate, livello contrattuale, stipendio, ecc…
    2. Preposto non è solo chi sia stato ufficialmente incaricato, ma anche chi di fatto svolge il ruolo senza alcun incarico formale
    3. Tutti i lavoratori che svolgono in concreto il ruolo di un preposto devono essere sia formati come tali che individuati formalmente dal datore di lavoro
    4. Anche senza firma dell’incarico o nomina ufficiale il preposto individuato è tenuto al rispetto dei suoi obblighi

     

    Per maggiori info in merito, considerata la complessità e delicatezza della questione, vi invitiamo a consultare l’articolo Chi sono i Preposti – come individuarli.

  • PREPOSTO - Devo per forza avere i preposti? Quanti ne servono?

    Dipende dalla tua organizzazione aziendale.
    La legge non obbliga a individuare uno o più preposti, ma, se presenti, devono essere ufficialmente nominati, ad esempio facendo firmare una nomina.

    Possibili preposti sono capo turno, capo ufficio, capo cantiere, responsabile di reparto, cioè qualsiasi lavoratore che sovrintende ad altri lavoratori, chi in concreto dà gli ordini, chi fa da riferimento agli altri lavoratori per lo svolgimento quotidiano delle attività. È importante individuare come preposti quei lavoratori che di fatto lo sono.
    Attenzione: per la legge è preposto sia chi è ufficialmente nominato / delegato, sia chi svolge tale ruolo “di fatto”.

    Per maggiori info in merito, considerata la complessità e delicatezza della questione, vi invitiamo a consultare l’articolo Chi sono i Preposti – come individuarli.

  • PREPOSTO – Il preposto deve essere pagato di più per le sue responsabilità?

    La legge indica che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire un contributo da versare al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza.

    In quanto persona in possesso di alte competenze professionali per poter svolgere adeguatamente il proprio lavoro, presumibilmente un preposto gode già di un livello contrattuale e di stipendio superiore ai colleghi ai quali sovrintende. L’eventuale emolumento aggiuntivo è, quindi, una possibilità e non un obbligo, come chiaramente indicato nella normativa in vigore.

    Per maggiori info in merito, considerata la complessità e delicatezza della questione, vi invitiamo a consultare l’articolo Chi sono i Preposti – come individuarli.

  • FORMAZIONE – quante ore dura e ogni quanti anni va fatta la formazione lavoratori?

    La formazione lavoratori è divisa in due “parti”:

    • GENERALE. La formazione generale è comune a tutti i lavoratori, dura 4 ore e non ha scadenza. Può essere svolta in presenza, in videoconferenza o in e-learning
    • SPECIFICA. Dipende dal settore di attività dell’azienda e dalla mansione svolta dal lavoratore. Ad oggi è divisa in tre diversi livelli di rischio, correlati al codice Ateco dell’azienda.
      La formazione per il rischio basso dura 4 ore e può essere svolta in presenza, in videoconferenza o in e- learning. Le formazioni per rischio medio (8 ore) e il rischio alto (12 ore) possono essere entrambe svolte solo in presenza o in videoconferenza.
      In caso di variazione di mansione o cambio lavoro in azienda di altro settore, la formazione specifica deve essere rifatta o almeno integrata con i differenti rischi ai quali il lavoratore è esposto
    • AGGIORNAMENTO. La formazione specifica, a prescindere dal livello di rischio, deve essere mantenuta aggiornata con almeno 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni
  • RLS – Devo per forza nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

    Un’impresa non è obbligata di fatto ad avere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) poiché, a differenza di altre figure della sicurezza, tale ruolo di non deriva da una nomina obbligatoria da parte del datore di lavoro, ma da un’elezione facoltativa dei lavoratori e inoltre non sono previste sanzioni in caso di assenza di nomina del RLS.

    Esiste tuttavia l’obbligo di informare i lavoratori circa questo importante diritto e permettere loro di organizzare l’elezione scegliendo per il ruolo uno di loro o una figura territoriale attraverso associazioni di categoria o rinunciando a tale diritto. Consigliamo caldamente di dare evidenza scritta, datata e firmata di quanto sopra.

    Soprattutto in aziende di dimensioni medio-grandi, è bene comunque che il ruolo sia presente in quanto risulterebbe poco credibile che nessuno dei lavoratori voglia fare il RLS e non voglia essere rappresentato neanche dal Rappresentante territoriale.

  • RLS – Mi ha contattato la mia associazione di categoria dicendo che devo inviare il DVR e il nominativo del RLS, cosa devo fare? Ho sentito che in caso di mancanza di alcuni documenti o di risposta chiamano l’ASL / ATS, è vero?

    In questi casi non si è obbligati a dare nessun tipo di risposta e soprattutto documentazione, a prescindere che tu sia un loro associato o meno: le associazioni di categoria non sono pubblici ufficiali o altro ente autorizzato a fare controlli. Non sei neppure obbligato ad associarti a loro, né a far eleggere il loro RLS territoriale – incluso o meno nella quota associativa.

    Se invece il contatto è da parte del loro RLST (RLS territoriale) eletto dai tuoi lavoratori il quale richiede, ad esempio, copia del DVR, vige l’obbligo di fornirne una copia, come previsto dalla normativa.

    In tutti gli altri casi invece nessuna associazione di categoria ha alcun titolo per pretendere documenti riservati aziendali; informati invece richiedendo loro il riferimento normativo per il quale saresti obbligato a fornire quello che chiedono.

  • RLS – MI spiegate meglio questa cosa dell’elezione o nomina del RLS? Non ho capito cosa devo fare

    Il ruolo di RLS non basa su di una nomina fatta dal datore di lavoro (si rimanda alla FAQ su questo argomento), ma su una elezione o designazione che i lavoratori hanno facoltà di fare.

    Se all’interno dell’azienda sono presenti rappresentanze sindacali, allora è preferibile che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza venga scelto tra uno o più di lavoratori che già svolgono il ruolo di Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU): in tal caso si parla di “designazione”.

    Se invece non sono presenti RSU nella tua azienda, o quelli presenti dovessero rinunciare a svolgere il ruolo di RLS, i lavoratori possono scegliere come loro RLS un qualsiasi altro collega che abbia dato disponibilità a ricoprire tale ruolo: in tal caso si parla di “elezione”.

    Per quanti ti riguarda come datore di lavoro, a te di fatto non cambia nulla.

  • RLS – Quanti RLS devo avere?

    La normativa suggerisce solamente questo dato:

    • 1 RLS nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori
    • 3 RLS nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori
    • 6 RLS in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

    Si segnala che non ci sono sanzioni qualora non venga rispettato il numero minimo di RLS indicato sopra.

    Inoltre si consiglia di consultare il proprio CCNL in quanto a volte nei contratti collettivi sono indicate alcune specifiche da rispettare per quanto concerne la figura del RLS.

  • INFORTUNI – Quando parte il procedimento penale a seguito di un infortunio?

    Il procedimento penale parte se la prima prognosi ha una durata superiore a 40 giorni.

    In base alla dinamica dell’infortunio, il procedimento penale può tuttavia partire anche se la prima prognosi è inferiore o uguale a 40 giorni, ma la durata totale dell’infortunio supera i 40 giorni, considerando quindi anche le eventuali successive prognosi. Un esempio pratico: un conto è un infortunio dovuto a una caduta accidentale a causa di una storta, completamente diverso è se l’infortunio è stato causato da un macchinario privo di protezioni.

  • INFORTUNI – Se sul luogo di lavoro un lavoratore si fa male e necessita di andare al pronto soccorso, è meglio chiamare l’ambulanza o portarlo noi all’ospedale?

    All’atto pratico, se viene chiamato il 112 e si fa uscire l’ambulanza, è altamente probabile che in breve tempo, spesso nell’immediato, venga effettuato anche un controllo in azienda da parte di ATS / ASL e Carabinieri. Se l’infortunato invece viene portato al pronto soccorso con mezzi propri o aziendali, spesso non ci saranno controlli, quantomeno nell’immediato.

    In ogni caso, ci teniamo a ribadire che la salute e la sicurezza dell’infortunato devono sempre avere priorità massima; pertanto, non si deve esitare a chiamare i soccorsi qualora lo si ritenga necessario.

  • INFORTUNI – L’infortunio in itinere è riconosciuto se avviene entro mezz’ora dall’inizio / fine del lavoro?

    Questa è una domanda molto comune, soprattutto da parte dei lavoratori durante i corsi di formazione.

    La tempistica, cioè quando avviene l’infortunio, non conta: basti pensare a un lavoratore che da Brescia si sposti a Milano avendo come tempo di viaggio circa un’ora. Quello che conta è se l’infortunio avviene percorrendo la normale strada per recarsi al lavoro, senza che vengano effettuate deviazioni – fatte salve alcune eccezioni – e se l’uso del mezzo di trasporto proprio era obbligato, senza avere, cioè, a ragionevole disposizione dei mezzi pubblici.

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