In questa sezione rispondiamo ad alcune delle tante domande che riceviamo tutti i giorni dai nostri clienti. Abbiamo cercato di essere chiari e concisi per fornirvi le principali informazioni non citando qui riferimenti normativi o la giurisprudenza in materia.
Data la complessità degli argomenti e la molteplicità delle casistiche, non esitate a contattarci senza impegno per qualsiasi chiarimento: saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza.
No, se sei da solo, a prescindere dalla forma societaria, non devi fare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Non hai nessun obbligo in materia di sicurezza se non quello di proteggerti con i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e utilizzare attrezzature a norma di legge.
Il socio lavorante è equiparato a un lavoratore a tutti gli effetti; quindi, dovrete adottare tutte le misure e i documenti a tutela della sicurezza, allo stesso modo di una normale società con dipendenti. Il consiglio è di individuare chi sarà il datore di lavoro – non solo a livello ufficiale, ma anche in concreto – di conseguenza l’altro sarà il lavoratore.
In breve, dovrete dotarvi di:
• Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) firmato dal socio individuato come datore di lavoro
• formazione di almeno un addetto incendio e di un addetto al primo soccorso
• formazione lavoratori generale e specifica basso / medio / alto rischio del socio lavoratore.
In ultimo ti anticipo che non appena entrerà in vigore la nuova normativa in materia di formazione sicurezza, anche il datore di lavoro, per il fatto di essere tale, dovrà fare uno specifico corso.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non ha una scadenza definita dalla legge, ma deve essere mantenuto aggiornato con l’evolversi dell’azienda o della normativa vigente in materia. Può succedere che in un anno debba essere aggiornato più volte, ad esempio per acquisto di nuovi macchinari o inserimento di una nuova mansione; così come che non venga aggiornato per qualche anno se tutto dovesse rimanere invariato.
Ci sono però alcune valutazioni di rischi specifici che necessitano per legge di un aggiornamento periodico, come ad esempio la valutazione del rumore che deve essere rinnovata almeno ogni 4 anni.
La valutazione del rumore e delle vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio e corpo-interno devono essere fatte almeno ogni 4 anni o anche prima in caso di modifiche sostanziali al ciclo produttivo. Stesse modalità anche per la valutazione dei Campi Elettromagnetici (CEM) e delle Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA).
Ecco alcuni esempi che aiutano a capire meglio la questione preposti:
Per maggiori info in merito, considerata la complessità e delicatezza della questione, vi invitiamo a consultare l’articolo Chi sono i Preposti – come individuarli.
Dipende dalla tua organizzazione aziendale.
La legge non obbliga a individuare uno o più preposti, ma, se presenti, devono essere ufficialmente nominati, ad esempio facendo firmare una nomina.
Possibili preposti sono capo turno, capo ufficio, capo cantiere, responsabile di reparto, cioè qualsiasi lavoratore che sovrintende ad altri lavoratori, chi in concreto dà gli ordini, chi fa da riferimento agli altri lavoratori per lo svolgimento quotidiano delle attività. È importante individuare come preposti quei lavoratori che di fatto lo sono.
Attenzione: per la legge è preposto sia chi è ufficialmente nominato / delegato, sia chi svolge tale ruolo “di fatto”.
Per maggiori info in merito, considerata la complessità e delicatezza della questione, vi invitiamo a consultare l’articolo Chi sono i Preposti – come individuarli.
La legge indica che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire un contributo da versare al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza.
In quanto persona in possesso di alte competenze professionali per poter svolgere adeguatamente il proprio lavoro, presumibilmente un preposto gode già di un livello contrattuale e di stipendio superiore ai colleghi ai quali sovrintende. L’eventuale emolumento aggiuntivo è, quindi, una possibilità e non un obbligo, come chiaramente indicato nella normativa in vigore.
Per maggiori info in merito, considerata la complessità e delicatezza della questione, vi invitiamo a consultare l’articolo Chi sono i Preposti – come individuarli.
La formazione lavoratori è divisa in due “parti”:
Un’impresa non è obbligata di fatto ad avere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) poiché, a differenza di altre figure della sicurezza, tale ruolo di non deriva da una nomina obbligatoria da parte del datore di lavoro, ma da un’elezione facoltativa dei lavoratori e inoltre non sono previste sanzioni in caso di assenza di nomina del RLS.
Esiste tuttavia l’obbligo di informare i lavoratori circa questo importante diritto e permettere loro di organizzare l’elezione scegliendo per il ruolo uno di loro o una figura territoriale attraverso associazioni di categoria o rinunciando a tale diritto. Consigliamo caldamente di dare evidenza scritta, datata e firmata di quanto sopra.
Soprattutto in aziende di dimensioni medio-grandi, è bene comunque che il ruolo sia presente in quanto risulterebbe poco credibile che nessuno dei lavoratori voglia fare il RLS e non voglia essere rappresentato neanche dal Rappresentante territoriale.
In questi casi non si è obbligati a dare nessun tipo di risposta e soprattutto documentazione, a prescindere che tu sia un loro associato o meno: le associazioni di categoria non sono pubblici ufficiali o altro ente autorizzato a fare controlli. Non sei neppure obbligato ad associarti a loro, né a far eleggere il loro RLS territoriale – incluso o meno nella quota associativa.
Se invece il contatto è da parte del loro RLST (RLS territoriale) eletto dai tuoi lavoratori il quale richiede, ad esempio, copia del DVR, vige l’obbligo di fornirne una copia, come previsto dalla normativa.
In tutti gli altri casi invece nessuna associazione di categoria ha alcun titolo per pretendere documenti riservati aziendali; informati invece richiedendo loro il riferimento normativo per il quale saresti obbligato a fornire quello che chiedono.
Il ruolo di RLS non basa su di una nomina fatta dal datore di lavoro (si rimanda alla FAQ su questo argomento), ma su una elezione o designazione che i lavoratori hanno facoltà di fare.
Se all’interno dell’azienda sono presenti rappresentanze sindacali, allora è preferibile che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza venga scelto tra uno o più di lavoratori che già svolgono il ruolo di Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU): in tal caso si parla di “designazione”.
Se invece non sono presenti RSU nella tua azienda, o quelli presenti dovessero rinunciare a svolgere il ruolo di RLS, i lavoratori possono scegliere come loro RLS un qualsiasi altro collega che abbia dato disponibilità a ricoprire tale ruolo: in tal caso si parla di “elezione”.
Per quanti ti riguarda come datore di lavoro, a te di fatto non cambia nulla.
La normativa suggerisce solamente questo dato:
Si segnala che non ci sono sanzioni qualora non venga rispettato il numero minimo di RLS indicato sopra.
Inoltre si consiglia di consultare il proprio CCNL in quanto a volte nei contratti collettivi sono indicate alcune specifiche da rispettare per quanto concerne la figura del RLS.
Il procedimento penale parte se la prima prognosi ha una durata superiore a 40 giorni.
In base alla dinamica dell’infortunio, il procedimento penale può tuttavia partire anche se la prima prognosi è inferiore o uguale a 40 giorni, ma la durata totale dell’infortunio supera i 40 giorni, considerando quindi anche le eventuali successive prognosi. Un esempio pratico: un conto è un infortunio dovuto a una caduta accidentale a causa di una storta, completamente diverso è se l’infortunio è stato causato da un macchinario privo di protezioni.
All’atto pratico, se viene chiamato il 112 e si fa uscire l’ambulanza, è altamente probabile che in breve tempo, spesso nell’immediato, venga effettuato anche un controllo in azienda da parte di ATS / ASL e Carabinieri. Se l’infortunato invece viene portato al pronto soccorso con mezzi propri o aziendali, spesso non ci saranno controlli, quantomeno nell’immediato.
In ogni caso, ci teniamo a ribadire che la salute e la sicurezza dell’infortunato devono sempre avere priorità massima; pertanto, non si deve esitare a chiamare i soccorsi qualora lo si ritenga necessario.
Questa è una domanda molto comune, soprattutto da parte dei lavoratori durante i corsi di formazione.
La tempistica, cioè quando avviene l’infortunio, non conta: basti pensare a un lavoratore che da Brescia si sposti a Milano avendo come tempo di viaggio circa un’ora. Quello che conta è se l’infortunio avviene percorrendo la normale strada per recarsi al lavoro, senza che vengano effettuate deviazioni – fatte salve alcune eccezioni – e se l’uso del mezzo di trasporto proprio era obbligato, senza avere, cioè, a ragionevole disposizione dei mezzi pubblici.
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