12 Marzo 2022
Sicurezza
Nuova normativa incendio: un breve sunto dei tre nuovi decreti
Sono tre i decreti emanati in settembre 2021 emananti ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 81/08:
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DM 01 settembre 2021 – DECRETO CONTROLLI “Criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”, in sintesi “REQUISITI PER I MANUTENTORI INCENDIO”. Entra in vigore in data: 25/09/2023 (a seguito di recente proroga
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DM 02 settembre 2021 – DECRETO GSA “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, in sintesi “FORMAZIONE ADDETTI INCENDIO E PIANO DI EMERGENZA”. Entra in vigore in data: 04/10/2022
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DM 03 settembre 2021 – DECRETO MINICODICE “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, in sintesi “MODALITA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO”. Entra in vigore in data: 29/10/2022
DM 01 settembre 2021- Decreto CONTROLLI
Il DM 01/09/2021, regolamenta la gestione degli impianti/attrezzature antincendio focalizzandosi sui seguenti aspetti:
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Manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
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Controllo periodico insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
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Sorveglianza insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori adeguatamente istruiti.
- Il “Tecnico Manutentore Qualificato”: tutti gli interventi di manutenzionee tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Si tratta di tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’allegato II del DM 01 settembre 2021.
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Registro dei Controlli (già previsto dal DM 10 marzo 1998): tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registrosu cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.
DM 02 settembre 2021- Decreto GSA
Il DM 02/09/2021, che abroga il D.M. 10/3/98, affronta la gestione delle emergenze e la formazione degli addetti incendio come sintetizzato di seguito.
PIANO DI EMERGENZA ED ESERCITAZIONE ANTINCENDIO
L’obbligo di predisporre il Piano di Emergenza con annesse planimetrie di fuga (il cui contenuto è il medesimo della normativa precedente) e di effettuare almeno una prova di evacuazione annuale si verifica nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco).
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(NOVITA’) luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
In merito all’esercitazione antincendio, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, il decreto ribadisce la necessità che la stessa venga ripetuta in caso di: adozione di provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni; aumento significativo del numero di lavoratori o dell’affollamento in generale; modifiche significative alle vie di esodo. Si ricorda infine che per alcune attività dotate di specifiche RTV (Regole Tecniche Verticali) è previsto un numero di prove di evacuazione annuali superiore all’unità (es. scuole di ogni ordine e grado dovranno fare due prove annuali)
Si ricorda infine che:
- negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati è sufficiente, ma necessario, adottare idonee misure organizzative e gestionalida attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- in tutti gli edifici in cui coesistono più datori di lavoro è necessaria la collaborazione ed il coordinamentotra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.
- i Piani di emergenza delle singole aziende dovranno essere coordinati con quelli delle altre aziende presenti nello stesso edificio. Con il vecchio decreto questa attività veniva demandata all’amministratore dell’immobile, mentre ora saranno i singoli datori di lavoro a doversi attivare.
FORMAZIONE ADDETTI INCENDIO: LIVELLI DI RISCHIO, DURATA, PERIODICITÀ
Cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio relativi ai corsi per gli addetti incendio. In particolare: il rischio BASSO verrà rinominato “LIVELLO 1”, il rischio MEDIO verrà rinominato “LIVELLO 2”, il rischio ALTO verrà rinominato “LIVELLO 3”.
Come faccio a sapere qual è il livello di formazione idoneo per la mia azienda?
Formazione LIVELLO 1
Corso Iniziale: 4 ore – 2h teoria + 2h pratica per uso estintori (novità rispetto a precedente normativa)
Aggiornamento Obbligatorio: 2 ore ogni 5 anni – 2h pratica per uso estintori (novità rispetto a precedente normativa)
Aziende Interessate:
- tutte quelle aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Formazione LIVELLO 2
Corso Iniziale: 8 ore – 5h teoria + 3h pratica
Aggiornamento Obbligatorio: 5 ore ogni 5 anni – 2h teoria + 3h pratica
Aziende Interessate:
- i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Formazione LIVELLO 3
Corso Iniziale: 16 ore – 12h teoria + 4h pratica
Aggiornamento Obbligatorio: 8 ore ogni 5 anni – 5h teoria + 3h pratica
Aziende Interessate: tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, riportate di seguito: (si ricorda che trattasi di elenco non esaustivo come indicato dalla normativa stessa:
- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. (novità rispetto alla precedente normativa)
Regime Transitorio
Primo Aggiornamento Obbligatorio:
Per tutti gli addetti antincendio formati prima del 04/10/2022, il primo aggiornamento dovrà essere effettuato:
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entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione se fatta dopo il 04/10/2017.
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entro il 04/10/2023 se l’ultima formazione è stata fatta prima del 04/10/2017
Corsi non ancora fatti ma già programmati secondo il DM 10/03/98:
- saranno considerati validi se svolti entro il 04/04/2023.
Attestato di Idoneità Tecnica rilasciato dai VV.FF.
Gli addetti incendio appartenenti alle seguenti attività, in aggiunta alla frequenza e superamento del relativo corso di formazione di Livello 2 o Livello 3, dovranno anche eseguire un esame presso il comando dei Vigili del Fuoco:
- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- m) uffici con oltre 500 persone presenti;
- n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
- p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Requisiti dei Formatori
I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.
DM 03 settembre 2021- Decreto MINICODICE
Il D.M. 03/9/2021, che abroga il D.M. 10/3/98, tratta le seguenti tematiche:
- la Valutazione del Rischio Incendio;
- i criteri generali di progettazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio per i luoghi di lavoro
Il Decreto fornisce indicazioni in merito alla Valutazione dei Rischi di Incendio e sulle conseguenti misure di Prevenzione Incendi da attuare per la riduzione del Rischio di Incendio. La Valutazione del Rischio Incendi è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Rispetto al “vecchio” D.M. 10/3/98, si evidenziano i punti salienti:
- non si parla più per gli ambienti di lavoro di rischio incendio Basso, Medio, Elevato, ma semplicemente di rischio BASSO e rischio NON BASSO
- per i luoghi di lavoro a rischio BASSO, è possibile effettuare la valutazione del rischio incendio nel rispetto delle linee guida indicate nell’Allegato I del DM 03/09/21, il cosiddetto Minicodice
- la valutazione incendio deve essere coerente e integrata con la valutazione AtEx (Atmosfere Esplosive)
- le aziende classificate a rischio BASSO sono tutte e solo quelle che rispettano i seguenti requisiti:
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affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro)
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superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2
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piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e 24 m di quota
- non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2
- non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative (per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2)
- non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere: saldatura, lavorazioni a caldo, uso di fiamme libere…)
- assenza di specifica RTV (Regola Tecnica Verticale)
- non soggetti al DPR 151/2011 (SCIA INCENDIO / CPI)
- tutte le aziende che non rispettano anche solo un requisito di cui al punto precedente, sono considerate a rischio NON BASSO.
- per i luoghi di lavoro a rischio NON BASSO la valutazione incendio deve essere fatta nel rispetto della specifica RTV. Nel caso in cui non sia presente una RTV è necessario applicare la RTO (Regola Tecnica Orizzontale – Codice di Prevenzione Incendio DM 03/08/2015)
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per le aziende esistenti alla data di entrata in vigore del DM in questione, ossia al 29/10/2022, resta valida la valutazione incendio pregressa a patto che non vi siano modifiche sostanziali all’attività, al processo produttivo, agli ambienti di lavoro, infortuni significativi, ecc (ovvero nei casi previsti dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs 81/08)
Area Tematica: Sicurezza, Incendio
Tag: Normativa, Formazione, Addetti Incendio, DVR, Piano Emergenza, Prevenzione Incendi
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