APPROFONDIMENTI

21 Febbraio 2024

Sicurezza

Preposti: chi sono, come individuarli, cosa devono fare

Le domande che i clienti presentano a noi consulenti sono spesso riferite ai preposti, sintomo di poca chiarezza intorno a questo ruolo fondamentale all’interno dell’organigramma aziendale.

“Quanti preposti devo avere?” – “Ma adesso che devono nominare per forza i preposti, come faccio a capire quali sono?” – “Posso dire che non ho preposti nella mia azienda?” –  I preposti che non firmano la relativa nomina sono esonerati dalle lo responsabilità?” Queste sono solo alcuni dei tanti dubbi che ci vengono posti.

 

Ha alimentato inoltre le perplessità di cui sopra il nuovo adempimento a carico del Datore di Lavoro introdotto nell’ultima modifica al D.Lgs. 81/08 (link all’articolo 1) ” individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza…”

 

Si ricorda che la normativa, in merito al preposto, fornisce questa definizione all’art. 2 D.Lgs. 81/08: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” e chiarisce all’art. 299 D. Lgs. 81/08: “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b, d ed e (ovvero si riferisce a: datore di lavoro, dirigente, preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”

 

Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune casistiche che aiutano a sviscerare la questione:

  1. Preposto è chiunque sovrintende ad altri lavoratori, chi dà in concreto ordini, colui il quale i colleghi si rivolgono per lo svolgimento delle attività quotidiane, a prescindere da corsi svolti nomine firmate, livello contrattuale, stipendio, ecc.
  2. Preposto non è solo chi è stato ufficialmente incaricato con tale ruolo, ma anche chi di fatto svolge il ruolo di preposto anche pertanto senza alcun incarico formale
  3. Tutti i lavoratori che svolgono in concreto il ruolo di un preposto devono essere, oltre che formati come tali, anche essere individuati formalmente dal datore di lavoro.
  4. Per un preposto, firmare o meno il relativo incarico o la nomina “ufficiale” non cambia nulla, è comunque preposto e è tenuto al rispetto dei suoi obblighi (art. 19 D. Lgs. 81/08)
  5. Gli obblighi più importanti del preposto e forse più difficilmente applicabili sono:
    • SOVRINTENDERE e VIGILARE sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, INTERVENIRE per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, INTERROMPERE l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
    • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, INTERROMPERE temporaneamente l’attività e, comunque, SEGNALARE tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
    • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
  1. Il preposto PUÒ e DEVE pertanto effettuare attività di VIGILANZA e INTERROMPERE L’ATTIVITÀ RITENUTA PERICOLOSA, sia essa derivante da un comportamento di un lavoratore o da un’attrezzatura o da una fase lavorativa.
  2. L’attività di vigilanza del preposto deve essere COSTANTE e PEDANTE e deve essere documentata con verbali o check list di controllo periodici. (la periodicità è a discrezione del preposto stesso; una / due volte al mese è in genere considerata idonea ma dipende da molteplici aspetti e va tarata per ogni specifica attività)
  3. Il preposto non si deve limitare a vigilare ma deve PRETENDERE il rispetto delle regole dettate dalla normativa e da eventuali procedure aziendali. Il dovere di vigilanza deve quindi assumere carattere non meramente dispositivo, ma, più direttamente, IMPOSITIVO.
  4. Il preposto è esonerato da responsabilità a seguito di un infortunio se dimostra di avere effettuato la necessaria attività di vigilanza di cui al punto precedente o se il lavoratore ha messo in essere una condotta imprevedibile, abnorme, esorbitante dagli usuali processi di lavorazione.
  5. Un lavoratore può essere preposto anche di lavoratori di ditte esterne / artigiani se egli sovrintende di fatto a questi ultimi.
  6. Il preposto deve fare tutto il necessario affinché non risponda in caso di infortunio per:
    • Culpa in “vigilando”: la colpa di non vigilare sulla persona a cui si è affidato un incarico affinché dimostri di operare correttamente.
    • Culpa in “eligendo”: la colpa, nell’affidamento di un incarico, di aver scelto una persona non qualificata che non sarà in grado di operare correttamente.

 

Si potrebbe andare avanti all’infinito con questo elenco; in estrema sintesi possiamo concludere con queste due massime:

  • CHI SOVRINTENDE A QUALCUNO DEVE FARSI CARICO DELLA SUA INCOLUMITÀ
  • SE È CONSUETUDINE NON RISPETTARE UNA REGOLA, LA COLPA È DI CHI NON LA FA RISPETTARE e NON DI CHI NON LA RISPETTA.

 

 

Area Tematica: Sicurezza

Tag: Preposti, Datore di Lavoro

 

 

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